L’Amministrazione pubblica identifica e quantifica le proprie esigenze, in conformità agli obiettivi assunti, con la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici.
La programmazione è una delle quattro fasi dell’affidamento degli appalti, insieme alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione. I programmi triennali devono essere adottati nel rispetto dei documenti programmatori dell’ente; e nello specifico devono essere coerenti con il bilancio dell’ente. Questo significa che gli appalti previsti nel programma triennale devono essere finanziariamente sostenibili per l’ente.
Il nuovo Codice degli Appalti (di cui al D.lgs n. 36/2023) introduce all'art.37, alcune modifiche alla disciplina, riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Queste modifiche comportano un aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto o effettuare l’acquisto di beni e servizi.
La modifica più rilevante prevede che:
"La programmazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l’importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro (anzichè 100.000 euro come in precedenza)."
Il nuovo Codice disciplina direttamente le modalità di redazione dei programmi triennali attraverso l’Allegato I.5, che sostanzialmente ripropone i contenuti del DM 14/2018, che risulta pertanto abrogato.
L’articolo 5 dell’Allegato I.5 prevede diverse fasi:
- La Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio Comunale lo schema del programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore alla soglia di 150.000 euro e quello sempre triennale per gli acquisti pari o superiori a 140.000 euro per servizi e forniture, con i relativi elenchi annuali, contestualmente alla presentazione del DUP entro il 31 luglio di ogni anno ai sensi degli artt. 151, comma 1 e 170, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000
- In seguito, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta la nota di aggiornamento al DUP che avrà la medesima struttura del DUP approvato precedentemente, sostituendolo;
- a sua volta il Consiglio Comunale provvede ad approvare il DUP entro il 31 dicembre, salvo proroghe ovvero prima dell’adozione del Bilancio di previsione.
- Infine, i documenti approvati devono essere pubblicati in formato open data sul sito web della stazione appaltante e, come stabilito dall’articolo 37, comma 4, del nuovo Codice, nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
In particolare, l’articolo 37 stabilisce che i lavori con un importo pari o superiore alla soglia UE possono essere inclusi nei seguenti documenti:
- Nella programmazione triennale, dopo l’approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), come previsto nell’Allegato I.7, articolo 2;
- Nell’elenco annuale dei lavori, dopo l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), come previsto nell’Allegato I.7, articolo 3;
- Per i lavori e le opere con un valore compreso tra 150.000 euro e la soglia UE, non è richiesta la redazione di alcun documento specifico.
Tuttavia, sarebbe consigliabile, ma non obbligatorio, disporre già durante la fase di programmazione di un quadro esigenziale o delle necessità della stazione appaltante (come indicato nell’articolo 41, comma 2 del Codice e nell’articolo 1, Allegato I.7).
I lavori di manutenzione ordinaria, anche se di valore superiore alla soglia UE, potranno essere inclusi nella programmazione anche senza il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.
Ai fini di una corretta predisposizione del programma triennale dei lavori sono inoltre previste le seguenti disposizioni:
- ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma deve essere individuato dal CUI (Codice Unico d’Intervento);
- ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, per ogni lavoro o lotto funzionale deve essere riportato altresì il CUP (Codice Univoco di Progetto);
- per ciascun lavoro inserito nel programma è riportato l’importo complessivo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla sua realizzazione, che ad ogni modo dovranno essere inserite nel programma triennale di acquisti di beni e servizi;
- sono ricompresi nel programma anche le opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 4, comma 4 dell’Allegato I.5, i lavori realizzabili mediante concessione partenariato pubblico/privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili