Responsabile di Posizione Organizzativa:
Ispettore Patricia Marcucci
Responsabile di Ufficio:
Ispettore Monica Mannucci
Sede: Comando Polizia Municipale Piazza del Municipio, 50 stanza n° 214, piano 2°
e-mail contenziosovvuu@comune.livorno.it
tel. 0586/820.188
Fax 0586/518423
Orario apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdi’ dalle 9,00 alle 13,00
Martedi’ e Giovedi’ dalle 15,30 alle 17,30
Attività:
- ricezione ed istruttoria ricorsi al prefetto avverso verbali di violazione al codice della strada, con relativi adempimenti connessi; trasmissione atti in Prefettura
- comunicazione delle ordinanze d'archiviazione ai soggetti interessati
- istruttoria ricorsi al Giudice di Pace avverso sanzioni e cartelle di pagamento (redazione della comparsa di costituzione in giudizio; rappresentanza in giudizio del Comune di Livorno nei suddetti giudizi)
- istruttoria delle cause di opposizione all’esecuzione ex art 615 codice procedura civile aventi ad oggetto cartelle di pagamento emesse per sanzioni elevate dalla Polizia Municipale di Livorno
- redazione atti di liquidazione spese quando la Pubblica Amministrazione è soccombente in giudizi
- studio di questioni giuridiche attinenti a profili problematici-in prevalenza relativi all’applicazione delle norme del Codice della Strada
- esame delle istanze per annullamento in autotutela con predisposizione parere da sottoporre alla Posizione Organizzativa di riferimento
- ogni altra questione connessa e/o attinente alle precedenti.
In caso di notifica della violazione amministrativa, il cittadino può proporre:
- RICORSO AL PREFETTO DEL LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (ART. 203 E 204 Codice della Strada). Il ricorso, scritto in carta semplice puo' essere presentato: - a mano o con lettera raccomandata RR (fara' fede la data del timbro postale) - entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale - alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo); ovvero all’Ufficio Contenzioso. Allegati al ricorso: - provvedimento impugnato in originale - ogni altra documentazione che il ricorrente voglia produrre. Il ricorrente puo'chiedere al Prefetto l’audizione personale. IL Prefetto potra' accogliere il ricorso o in caso contrario emettere ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio dell’importo previsto dal verbale + le spese del procedimento. Tale ordinanza potra' essere impugnata dal ricorrente davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.
- OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE DEL LUOGO IN CUI E’ STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE (art. 204 bis e art. 7 D.L.vo n.150/11). Il ricorso puo' essere presentato a mano presso la Cancelleria del Giudice di Pace; ovvero - con lettera raccomandata RR (fara' fede la data del timbro postale) - entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale - Allegati al ricorso: vedasi modulistica specifica. Atti impugnabili: verbali di violazione al C.D.S. (entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica) - ordinanze ingiunzioni prefettizie (entro 30 giorni dalla notifica) - cartella di pagamento entro 30 giorni dalla notifica (solo nel caso di omessa notifica di verbali di competenza della Polizia Municipale Amministrativa iscritti a ruolo). Il ricorrente puo' chiedere: provvisoria sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato - riduzione al minimo edittale in caso di rigetto del ricorso La sentenza del Giudice di Pace è appellabile dinanzi al Tribunale con l’assistenza di un legale.
Dal 1° gennaio 2010, con l'entrata in vigore della legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, i procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative sono stati assoggettati al pagamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate. Attualmente gli importi sono: di euro 37 per le sanzioni fino a 1.100 euro, euro 85 per le sanzioni da 1.100 euro, a 5.200 euro, di euro 206 per le sanzioni da 5.200 euro a 20.000 euro e di valore indeterminabile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria del Giudice di Pace al n. 0586/252111
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