Obbligo di predisposizione della VIAC
Le attività di cui all'art. 8 comma 2 e comma 4 della legge n. 447 del 1995 e all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 devono predisporre, indipendentemente da altri procedimenti autorizzatori, una specifica valutazione di impatto acustico redatta in conformità a quanto indicato nell'allegato A della Delibera Giunta Regione Toscana n. 857/2013.
La Delibera Giunta Regione Toscana n. 490/2014 sintetizza i casi in cui è prevista la VIAc:
- progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall’art. 8, comma 2, della L. 447/1995 (infrastrutture di trasporto e per quanto espressamente di competenza del SUAP: discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi),
- concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione di tali impianti e infrastrutture,
- qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive,
- aree per volo da diporto o sportivo e aviosuperfici,
- denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, ove tale atto sostituisca la domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui sopra (ora SCIA).
In tutti i casi di non esclusione (indicati dall'art. 4 del DPR 227/2011) e qualora non vi sia il superamento dei limiti di emissione stabiliti dal Piano di classificazione acustica, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori/SCIA, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante certificazione redatta da un tecnico competente in acustica, in conformità ai contenuti indicati al punto A4 dell'allegato A della DGRT n. 857/2013 da tenere a disposizione per eventuali controlli. Tale certificazione deve essere resa con le modalità di cui al DPR 445/2000.
Contestualmente a procedimenti amministrativi di natura autorizzatoria o SCIA, il titolare dell'impresa può redigere, sulla base del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base della valutazione di un tecnico competente in acustica ambientale: in questo caso la documentazione o certificazione deve essere conservata dalla ditta e non necessariamente trasmessa all’ente.