In base alla normativa vigente (articoli 105, comma 2, lettera l) del D. Lgs n. 112/1998 e 27, comma 3 della LRT n. 88/1998), competono ai Comuni tutte le funzioni relative al rilascio di concessioni sul demanio marittimo e nel mare territoriale, per qualsiasi scopo e finalità, con la sola esclusione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
Pertanto, negli ambiti territoriali di propria competenza, in conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale, il Comune rilascia le concessioni demaniali sia per finalità turistico-ricreative che per usi diversi dalle suddette finalità.
Il rilascio delle concessioni può interessare anche il mare territoriale e pertanto occorre rivolgersi al Comune per la occupazione di specchi acquei con attrezzature o attività (predisposizione di corridoi di lancio, posizionamento gavitelli, campi boe, installazione di pontili galleggianti, attività di acquacoltura, etc.) ferme restando le competenze della Capitaneria di Porto, in materia di sicurezza della navigazione.
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