Il nucleo fondamentale della normativa in materia di demanio marittimo è costituito dal Titolo II, Capo I, del Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942 n° 327) e dal relativo Regolamento per l' Esecuzione (D.P.R. 15.2.1952 n° 328) ove sono disciplinati gli istituti giuridici che regolano il demanio marittimo.
L'articolo 28 del Codice della Navigazione individua i beni del demanio marittimo, comprendendovi:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade,
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano con il mare,
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29) e sono soggette alla stessa disciplina.
L’iter legislativo successivo al Codice della Navigazione: il conferimento delle funzioni agli Enti Locali
Con il D.lgs. n. 112/1998, sono state conferite dallo Stato alle Regioni, le funzioni di gestione amministrativa del demanio marittimo, individuate nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, per qualsiasi scopo e finalità, con la sola esclusione dell'approvvigionamento di fonti di energia. A sua volta, la Regione Toscana ha conferito tale competenza ai Comuni costieri con legge regionale 1.12.1998 n. 88.
La disciplina dei canoni demaniali marittimi è prevista dal D.L. n. 400/1993 convertito nella L. n. 494/1993 per le concessioni con finalità turistico-ricreative e dal Decreto interministeriale 19.07.1989.